I lavori di rifacimento del tetto sono coperti da una garanzia? Il linea di massima la risposta è sì ma le situazioni possono variare in base alle diverse casistiche e quindi è opportuno valutare singolarmente ogni caso. Innanzitutto per garanzia si intende una tutela del diritto dell’acquirente che può rivalersi sul venditore nel caso in cui il bene acquistato presenti vizi o difetti entro un periodo limitato. La garanzia del rifacimento del tetto non deve essere citata necessariamente nel capitolato d’appalto per essere valida, in quanto è già regolamentata dagli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.
Cosa dice l’art. 1667: vizi e difformità dell’opera
In base all’art. 1667 l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera.
Si prefigura un vizio dell’opera quando la costruzione non ha rispettato le accortezze necessarie per svolgere la funzione alla quale è stata preposta e di conseguenza la sua durata nel tempo è compromessa.
Per difformità dell’opera si fa riferimento ad una situazione in cui la costruzione non corrisponde dal punto di vista tecnico a quanto pattuito contrattualmente. Si configura difformità dell’opera quando ad esempio si usa una tipologia di legno diverso da quello prestabilito anche se il lavoro è stato portato a termine in maniera impeccabile da un punto di vista tecnico.
La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato il lavoro pur conoscendo le difformità ed i vizi presenti, a meno che non siano stati taciuti in malafede dal venditore. Il committente ha tempo fino a 60 giorni per denunciare i vizi e le difformità dell’opera dopo la scoperta. La denuncia entra in prescrizione in due anni dal giorno della consegna dell’opera.
Il committente ha a disposizione 60 giorni dalla scoperta del vizio o della difformità dell’opera per denunziare l’appaltatore e richiedere l’eliminazione del difetto oppure in alternativa chiedere una riduzione del prezzo proporzionalmente al danno.
Cosa dice l’art. 1669: rovina e difetti di cose immobili
L’art. 1669 fa invece riferimento a quei casi in cui l’opera per vizio o per difetto di costruzione nel corso di dieci anni dal compimento presenta evidenti pericoli di rovina o gravi difetti. In tal caso l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente o dei suoi aventi causa (ad esempio persone che acquistano l’immobile in un secondo momento). Il committente deve presentare la denuncia entro un anno dalla scoperta del problema. Questa garanzia ha una durata di 10 anni dalla fine dei lavori.
Le 2 garanzie sono sempre applicabili?
La garanzia sui vizi e sulle difformità dell’opera è sempre applicabile per ogni tipologia di costruzione, purché il vizio venga denunciato entro 60 giorni dalla scoperta e la scoperta avvenga entro 2 anni dal completamento dell’opera.
Per quanto riguarda la garanzia sulla rovina e difetti di cose immobili fino a qualche anno fa c’era gran confusione: alcuni ritenevano che fosse valida solo per le nuove costruzioni, secondo altri anche per i lavori di ristrutturazione. Questa lacuna normativa è stata colmata con la sentenza 27 marzo 2017 n. 7756 della Corte di Cassazione Sezione Unite Civili, la quale ha stabilito che l’articolo 1669 c.c. è applicabile anche alle opere di ristrutturazione edilizia.
Quando il costruttore è esente da responsabilità?
Se i danni all’edificio sono di tipo strutturale e quindi derivanti da difetti in fase di costruzione il responsabile è il costruttore. Tuttavia la garanzia non è applicabile e quindi non può essere ritenuto responsabile il costruttore quando: si verificano danni causati da eventi calamitosi per i quali l’opera non era stata progettata; modifiche all’opera da parte del committente o di terze parti; utilizzo improprio dell’opera; assenza della manutenzione ordinaria dell’opera. Visto che la normativa è una materia specifica è meglio rivolgersi ad un professionista(esperto/ditta specializzata) del rifacimento delle coperture per non incorrere in brutte sorprese come Torcutti Coperture in provincia di Udine.
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